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Maternità, paternità e malattia agli autonomi INPS: attenzione all'esonero

Pubblicato 27 settembre 2021

Inos ha pubblicato due messaggi successivi 3216 e 3217 del 24 settembre 2021 in merito alle e indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, solo i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

In particolare si chiarisce  che  per coloro che non hanno versato la contribuzione dovuta in previsione dell'esonero contributivo e si veda poi rigettare la domanda dall'inps per mancanza di qualche requisito  può essere costretto a restituire le indennità ricevute nel frattempo. Viene anche chiarito  il raffronto fra  2020 e 2019 ai fini del requisito del del calo di fatturato. 

PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI

La norma prevede che , in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente. Tuttavia se il lavoratore  già presentato domanda di esonero contributivo in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, CON RISERVA, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.

Il messaggio ricorda anche in relazione al  esonero contributivo per le filiere agricole , per gli agricoltori autonomi, in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto il differimento della quarta rata e somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020, con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021, con scadenza 16 luglio 2021 (cfr. i messaggi n. 2263 dell’11 giugno 2021, n. 2418 del 25 giugno 2021 e, da ultimo, la circolare n. 131 dell’8 settembre 2021). A tale proposito, al completamento della predetta procedura, saranno fornite specifiche istruzioni operative sulle prestazioni di maternità/paternità. 


PAGAMENTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE, MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Il messaggio ricorda che sono  esclusi dall’esonero i  collaboratori co .co per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente  e che sono esclusi esclude dalla tutela della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati. 

 Il diritto alle tutele suddette è condizionato al versamento nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

Come per gli autonomi   nel caso di domanda domanda di esonero contributivo  parziale  le indennità vengono corriposnte con riserva di successivo controllo  ed eventualmente se corriposte inedbitamente verranno recuperate  Se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale  seguira la procedura ordinaria 

Per le istanze di malattia e degenza ospedaliera si evidenzia che, considerato che la misura dell’indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate, la suddetta verifica è di particolare importanza  per la corretta definizione dell’importo da riconoscere . In questo caso anche se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile il requisito contributivo sussiste  si dovrà attendere  l’esito istruttorio della richiesta di esonero per definire il numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

CALCOLO CALO DI REDDITO 2019  AI FINI DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

Nel messaggio 3217 INPS chiarisce  le modalità di calcolo  per il requisiti di calo del fatturato nel 2019 o nel 2020. L'Istituto spiega infatti che la norma afferma i:

"i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019”. 
 Il  requisito sopra descritto non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata ..”.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.

In sostanza per chi ha iniziato l'attività durante il 2019 la media si calcola, e si confronta con il 2020,  sulla base dei mesi di attività.
 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/

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