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Superbonus: le ultime semplificazioni e le nuove scadenze

Pubblicato 22 novembre 2021

LA STRETTA DEL DECRETO ANTIFRODI

Il Dl 157/2021, in vigore dal 12 novembre, introduce una serie di limitazioni e controlli volti a limitare il rischio di abusi nelle cessioni dei bonus casa ordinari, ma anche del superbonus del 110 per cento.

 

LE MODIFICHE IN ARRIVO CON LA MANOVRA

Il disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei ministri (e atteso all’ok del Parlamento entro fine anno) interviene sul superbonus prolungando fino al 2023 la detrazione del 110% per i condomìni e gli edifici di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari, con décalage della detrazione al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Tra le altre modifiche, proroga selettiva al 31 dicembre per le case monofamiliari e le singole unità, che passeranno dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 solo a determinate condizioni (pratica edilizia già avviata alla data del 30 settembre 2021 o possessore con Isee non superiore a 25mila euro e utilizzo come abitazione principale).

 

IL CALENDARIO DELLE SPESE

A seguito della legge di Bilancio 2021 sono state agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da chiunque sostenute. Con il Dl 59/2021 cambiano le condizioni in presenza delle quali si possono ottenere sei mesi in più:
a) per gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario – ove ammessi al 110% – si può arrivare al 31 dicembre 2022, a patto che i lavori siano completati almeno per il 60% alla data del 30 giugno 2022;
b) per i condomìni, si può arrivare al 31 dicembre 2022 senza requisiti specifici;
c) per gli Iacp si può arrivare al 30 giugno 2023 senza requisiti specifici e si può arrivare al 31 dicembre 2023 a patto che i lavori siano completati almeno per il 60% alla data del 30 giugno 2023;
d) per gli altri soggetti resta la scadenza del 30 giugno 2022.

 

 LE SEMPLIFICAZIONI APPROVATE

Il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) è stato convertito nella legge 108/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio, e contiene un sostanzioso pacchetto di norme dedicate al superbonus:

  • viene ammessa la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici;
  • viene “sterilizzata” la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, stabilendo che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
  • il decreto convertito chiarisce che «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
  • si allunga da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
  • per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile - ai fini dell’agevolazione prima casa - non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».

 

GLI EDIFICI AMMESSI

Gli immobili interessati dal superbonus sono unità unifamiliari, unità indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari e condomìni. Gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà tra più persone fisiche) sono ammessi – a seguito della legge di Bilancio 2021 – solo se comprendono fino a 4 unità immobiliari, escludendo dal computo le pertinenze. Le unità non residenziali (negozi, uffici, eccetera) sono ammessi se compresi in condomìni con prevalenza della superficie residenziale. Le unità nelle categorie A/1, A/8 e A/9 chiuse al pubblico sono esclude dal 110% (ma non per i lavori su parti comuni). Gli edifici non residenziali sono esclusi, eccezion fatta per quelli posseduti da enti del Terzo settore indicati alla lettera d-bis), comma 9, dell’articolo 119 e dagli spogliatoi (per i soli immobili posseduti da società e associazioni sportive).

 

I SOGGETTI AMMESSI

I beneficiari del superbonus sono in primo luogo le persone fisiche e i condomìni. Quando intervengono nella veste di condòmini, possono beneficiarne anche le imprese e gli altri soggetti. Espressamente indicati al comma 9 dell’articolo 119 sono gli istituti case popolari, alcune tipologie di soggetti del Terzo settore e le associazioni e società sportive (per i soli spogliatoi).

 

I LAVORI AGEVOLATI

Il superbonus del 110% incentiva interventi trainanti di miglioramento energetico (comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio) e/o di riduzione del rischio sismico (comma 4). Ognuna delle due categorie di lavori trascina con sé un diverso set di interventi trainati: in particolare, il sismabonus può “trainare” solo l'installazione degli impianti fotovoltaici; i lavori di miglioramento energetico, invece, possono trainare tutti gli interventi ecobonus ordinario (articolo 14 del Dl 63/2013), il fotovoltaico, le colonnine di ricarica e – a seguito della legge di Bilancio 2021 – l’installazione di ascensori e altre opere contro le barriere architettoniche. Su quest’ultimo punto, il decreto Semplificazioni consentirà di “agganciare” il lavoro trainato anti-barriere anche ai lavori antisismici del 110 per cento.

 

REQUISITI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di miglioramento energetico richiedono l'Ape pre e post intervento, devono migliorare di due classi energetiche l’immobile e – per i lavori avviati dopo il 6 ottobre 2020 – devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Dm Requisiti 6 agosto 2020. Va garantita anche la congruità delle spese. Gli interventi di riduzione del rischio sismico devono invece assicurare l'efficacia in termini di riduzione del rischio sismico delle opere svolte. Per beneficiare del 110% occorre sempre l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (sia per la versione del miglioramento energetico, sia per quella antisismica), che certifichi il rispetto dei requisiti richiesti.
 

CESSIONE O SCONTO IN FATTURA

Se si sceglie di sfruttare la detrazione sotto forma di cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura, occorre anche il visto di conformità. Sia l'asseverazione che il visto servono anche se si sceglie di effettuare la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura per stato avanzamento lavori. In questo caso, però, i Sal non possono essere più di due e devono essere pari almeno al 30 per cento.

 

Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/

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